CAPITOLO X

Il codice internazionale

Una storia che parte da lontano


È di immediata evidenza che, se aumentano le vendite di latte artificiale, biberon e tettarelle, ciò non può avvenire che a discapito dell’allattamento al seno. Si tratta quindi di due interessi contrapposti: quello delle aziende di fare profitto mediante la vendita dei loro prodotti e quello della società di promuovere l’allattamento come pratica normale. È quindi indispensabile che, per tutelare l’allattamento, il marketing di questi prodotti venga disciplinato, cioè che vengano poste delle regole alla loro commercializzazione, come è avvenuto, ad esempio, per le sigarette.


Lo strumento che, a livello internazionale, stabilisce i vincoli è il Codice Internazionale, nato proprio in seguito al fatto che sempre più medici e associazioni denunciavano gli effetti negativi della promozione del latte artificiale, biberon e tettarelle sull’allattamento e sulla salute dei bambini.

Alcuni esempi di pubblicità di latte artificiale:

In questa foto vediamo le “infermiere del latte” (personale di vendita in abbigliamento da infermiera) promuovere il latte artificiale in una clinica sudafricana durante l’apartheid.

Pubblicità destinata ai medici da un giornale brasiliano del 1948: “confianca” cioè fiducia nel pediatra e nel latte artificiale Nestlè.
In questa pubblicità su una rivista indiana del 1980 si legge che “per una mamma allattare il bambino non è comodo”. Oggi l’India ha una regolamentazione molto rigida sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno.

Latte e omicidio


“(…) Se voi foste puristi legali potreste desiderare che io cambiassi il titolo del mio discorso, togliendo questo accostamento fra latte e massacro. Ma se le vostre vite fossero amareggiate come lo è la mia, nel vedere giorno dopo giorno questa strage di innocenti dovuta a una alimentazione inappropriata, allora credo che anche voi, come me, pensereste che la promozione indebita di alimenti per lattanti dovrebbe essere punita come la più miserabile forma di sedizione, e che queste morti dovrebbero essere considerate omicidi… Chiunque, per ignoranza o leggerezza, faccia in modo che un neonato venga alimentato con latte non adatto, potrebbe macchiarsi della morte di quel bambino (…)”dal discorso Milk and Murder, pronunciato dalla dottoressa Cecily Williams, pediatra, al Singapore Rotary Club nel 1939. Fonte: IBFAN.


Nonostante l’appassionata accusa della dottoressa Williams risalga al 1939, ci vollero ancora altri 40 anni di denunce e pressioni da parte di organizzazioni di volontariato per arrivare a una presa di posizione ufficiale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell’UNICEF. Gli esperti di queste due istituzioni internazionali si riunirono per la prima volta per discutere di questo problema nel 1979, riconoscendo che “Dovrebbe esserci un codice internazionale di commercializzazione delle formule per l’infanzia e di altri prodotti usati come sostituti del latte materno”. A questo primo incontro seguì una serie di consultazioni, in cui questi esperti si confrontarono con i rappresentanti dei governi degli stati membri, delle principali associazioni delle industrie produttrici di cibi per l’infanzia, delle associazioni professionali sanitarie e infine con i rappresentanti di ONG (Organizzazioni Non Governative) interessate. Da queste discussioni, non esenti da accesi dibattiti e dopo aver tenuto conto dei pareri di ognuna delle parti in causa, è nato nel 1981 il Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, che è stato poi ratificato dall’Assemblea Mondiale della Sanità (o AMS, organo deliberativo dell’OMS), il 21 maggio dello stesso anno, con l’approvazione di tutti gli Stati Membri. Gli USA furono l’unico paese a opporsi, grazie all’intervento personale dell’allora presidente Ronald Reagan; comunque hanno ratificato il Codice 13 anni dopo, con l’approvazione della risoluzione del 1994 sotto il governo Clinton.

Portata e attuazione del Codice

Poiché il Codice è frutto di trattative a cui hanno partecipato anche i produttori di sostituti del latte materno, i suoi princìpi sono da ritenersi un compromesso fra le istanze delle parti coinvolte. In questo senso, l’OMS considera il Codice un requisito minimo, la base di regole da rispettare per proteggere la salute infantile. Inoltre, già in sede di ratifica, fu prevista la necessità di adeguare il Codice ad eventuali nuove scoperte scientifiche o a future nuove tattiche commerciali, perciò fu dato incarico al Direttore Generale dell’OMS di produrre regolarmente rapporti sulla messa in pratica del Codice nei vari Paesi e dare suggerimenti per eventuali modifiche. Pertanto, nel corso degli anni, agli 11 articoli di cui si compone il Codice si sono aggiunte numerose Risoluzioni, che ne chiariscono i punti controversi e ne ampliano il significato. Tali risoluzioni hanno lo stesso valore degli articoli del Codice.


Il Codice è nato per tutelare l’allattamento soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove sono più gravi le conseguenze dell’uso del latte in polvere, ma è stato concepito per avere validità universale, dal momento che, come viene riconosciuto nel preambolo: “Le pratiche di alimentazione non appropriate conducono in tutti i Paesi alla malnutrizione infantile, alla morbilità e alla mortalità e le pratiche improprie di marketing dei sostituti del latte materno e accessori connessi possono contribuire a questi grandi problemi di salute pubblica”.


Trattandosi di una convenzione internazionale che rientra nella categoria dei codici di comportamento, il Codice Internazionale non è vincolante giuridicamente nei singoli stati e tuttavia il suo peso politico e morale è altissimo, dal momento che è stato messo a punto dai maggiori esperti scientifici mondiali in campo di salute infantile e dai Ministri della Sanità di tutti i governi mondiali. Inoltre l’articolo 11 del Codice stesso stabilisce che spetta ai Governi dei singoli stati recepire il Codice nella sua interezza mediante leggi o provvedimenti simili; i rappresentanti dell’industria si impegnarono a rispettarlo comunque.

Attuazione del Codice Internazionale

  • Gli stati membri dell’OMS devono concretizzare il Codice in provvedimenti legislativi nazionali, nella sua interezza e come requisito minimo. Similmente dovrebbero essere recepite le Risoluzioni (art. 11.1 del Codice).
  • I produttori e distributori si impegnano ad aderire ai princìpi del Codice, indipendentemente dalle misure legislative prese nei vari stati (art. 11.3).
  • Organizzazioni di volontariato, gruppi professionali, istituzioni e individui sono chiamati a denunciare eventuali violazioni (art. 11.2).
  • Altri organismi internazionali, come la FAO e la Commissione interna alla WHO sul Codice Alimentare, devono pure sostenere e promuovere la realizzazione del Codice.
  • Le condizioni previste dal Codice e dalle Risoluzioni successive sono state incorporate in altri accordi internazionali come la Dichiarazione degli Innocenti e in parte in altre direttive dell’Unione Europea (direttiva del 1991).
  • Il rispetto del Codice è un requisito necessario ai Reparti Maternità che vogliono ottenere il riconoscimento “Ospedale Amico dei Bambini”.
  • La realizzazione del Codice e delle Risoluzioni è riconosciuta essere una delle misure dei governi per sottostare agli obblighi presi all’interno della Convenzione dei Diritti del Bambino.

Qualcuno a questo punto forse si domanderà: “Il Codice Internazionale impedisce alle madri di decidere liberamente se allattare o meno? Limita la disponibilità sul mercato dei sostituti del latte materno?” La risposta è no. Al contrario, laddove attuato, il Codice protegge sia le famiglie in cui si allatta sia quelle in cui non si allatta – come anche gli operatori sanitari – da pratiche di marketing non eticamente corrette e garantisce il diritto dei genitori a compiere scelte informate. Questo risulta con chiarezza dalla lettura dell’art. 1 del Codice.


Scopo del Codice (Art.1)


La finalità del presente Codice è quella di contribuire ad assicurare ai lattanti una nutrizione sicura e adeguata, proteggendo e promuovendo l’allattamento al seno, e assicurando l’utilizzazione appropriata dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione.

A quali prodotti si applica il Codice Internazionale

Il Codice riguarda tutti i sostituti del latte materno, i biberon e le tettarelle. Questo significa che non si riferisce soltanto a latti artificiali iniziali, di proseguimento e a quelli cosiddetti “speciali” (antireflusso, anticolica, ecc), ma anche a tutti i cibi e le bevande che possono essere usati per sostituire, del tutto o parzialmente, quella parte della dieta del bambino che dovrebbe essere costituita dal latte materno, o che vengono rappresentati come idonei a questo scopo. Rientrano quindi nell’ambito di applicazione del Codice anche i cosiddetti latti di crescita, le tisane e le bevande zuccherate che vengono proposti per la primissima infanzia, e anche l’acqua, se viene presentata come idonea a ricostituire il latte in polvere. Un’altra parte importante di prodotti a cui si riferisce il Codice riguarda tutti quei cibi per l’infanzia proposti per l’alimentazione complementare di bambini di età inferiore a sei mesi (cereali, farine lattee, omogeneizzati ecc…), proprio perché le raccomandazioni ufficiali indicano in sei mesi compiuti la durata ottimale dell’allattamento esclusivo.

I punti importanti del Codice Internazionale

Abbiamo detto che il Codice Internazionale non limita la possibilità di vendere i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione, ma impone delle regole per il marketing e la commercializzazione.


Il Codice si rivolge ai governi, che dovrebbero metterlo in pratica trasformandolo in legge, ai professionisti dei sistemi sanitari e ai rappresentanti delle organizzazioni non governative, che dovrebbero vegliare sulla sua applicazione. Ma quasi tutti gli obblighi che impone sono rivolti alle imprese produttrici e distributrici di sostituti del latte materno, di biberon e tettarelle. Queste ultime sono tenute in virtù dell’articolo 11 ad adeguare le loro pratiche di mercato ai vincoli stabiliti dal Codice, nonché dalle Risoluzioni che lo hanno seguito negli anni. Ecco in sintesi quali sono:

PUBBLICITÀ, CAMPIONI E OMAGGI


È vietato ogni tipo di pubblicità o promozione dei prodotti che rientrano nell’ambito del Codice, sia diretta che indiretta, attraverso i mass media o all’interno dei punti vendita, anche mediante espositori, offerte speciali, raccolte punti e altri mezzi. Le aziende non devono distribuire alle mamme (o alle gestanti) campioni omaggio di questi prodotti, né in maniera diretta, né per posta e neppure tramite operatori sanitari o strutture sanitarie, come ad esempio consultori. È inoltre vietato offrire alle mamme omaggi legati all’acquisto di prodotti che rientrano nell’ambito del Codice.

MATERIALE INFORMATIVO


La responsabilità di informare le mamme sull’alimentazione infantile spetta ai governi, e non alle ditte che producono alimenti per bambini. Il Codice afferma poi che il materiale informativo ed educativo riguardante la nutrizione dei bambini piccoli e che è destinato agli operatori sanitari, alle donne in attesa e alle madri di neonati e bimbi piccoli, dovrebbe contenere informazioni chiare su tutti i punti seguenti:


a) i benefici e la superiorità dell’allattamento;


b) la nutrizione materna, la preparazione e il mantenimento dell’allattamento;


c) l’effetto negativo sull’allattamento dall’introduzione di aggiunte;


d) la difficoltà di ritornare sulla decisione di non allattare;


e) solo quando sia necessario, come utilizzare in modo appropriato il latte formulato.


Quando tale materiale contiene le informazioni sull’utilizzo del latte formulato, queste dovrebbero includere:


A) le implicazioni sociali e finanziarie del suo utilizzo;


B) i rischi per la salute derivanti dall’utilizzo di cibi e metodi di alimentazione inappropriati;


C) i rischi per la salute derivanti da utilizzo non necessario o improprio di latte artificiale e altri sostituti del latte materno.


Tale materiale non dovrebbe riportare figure o testi che possano idealizzare l’utilizzo di sostituti del latte materno, fra cui foto o immagini di bambini e simili.

ETICHETTE


Le etichette dovrebbero essere chiare nel fornire le informazioni necessarie sull’utilizzo appropriato del prodotto, e non dovrebbero scoraggiare l’allattamento. I produttori di latte artificiale dovrebbero evitare di usare termini come “umanizzato”, “maternizzato” o simili, e dovrebbero assicurarsi che ogni confezione sia dotata di un messaggio chiaro, esauriente, facile da leggere e in lingua appropriata (potrebbe sembrare scontato, ma non lo è!), e che comprenda i seguenti punti:


a) le parole “avviso importante” o un equivalente;


b) una frase sulla superiorità dell’allattamento al seno;


c) l’affermazione che il prodotto dovrebbe essere utilizzato solo su consiglio di un operatore sanitario sia per la necessità del suo utilizzo sia per le modalità di uso;


d) le istruzioni per una preparazione appropriata, con un avviso sui rischi per la salute derivanti da una preparazione inadeguata.


Né il contenitore né le etichette dei prodotti a cui si applica il Codice possono riportare immagini di bambini, o altre immagini o testi che possano idealizzare l’utilizzo di latte artificiale.


La risoluzione OMS del 2005 richiede anche che si evitino sulle confezioni dei sostituti del latte materno i cosiddetti “health and nutritional claims” ovvero le affermazioni nutrizionali e di salute, riferendosi a quelle frasi che possono in qualche modo magnificare presunte proprietà del prodotto, idealizzandone l’uso.


Le etichette dovrebbero riportare diciture circa il fatto che il latte in polvere non è un prodotto sterile, e potrebbe contenere pericolosi batteri2.


Dovrebbero riportare inoltre le istruzioni per una corretta preparazione del prodotto, secondo le linee-guida OMS, onde minimizzare i rischi dovuti alla possibile contaminazione di cui sopra. (Risoluzione 61.20 del 2008).

Nei Paesi poveri le mamme che non possono permettersi il latte artificiale corrono il rischio di diluirlo troppo oppure acquistano alternative più economiche, pensando che siano adeguate per i bebè, ingannate anche dalla somiglianza della confezione. In molti Paesi, nei supermercati e nelle farmacie, il latte condensato zuccherato è esposto nello stesso scaffale accanto ai latti artificiali per lattanti, come mostra la figura, contribuendo a confondere le mamme. Questa foto (fonte Nestlè Sustainability Review, 2002) mostra una mamma argentina al supermercato. Le aziende rifiutano di abbandonare questa pratica, nonostante gli effetti disastrosi sulla salute dei bambini.
Un esempio recente ci è dato da quanto accade nel Laos, dove Nestlè è da anni sotto accusa per commercializzare il Bear brand coffee creamer (un latte in polvere da aggiungere al caffè, assolutamente inadatto per l’alimentazione infantile) con una etichetta che rappresenta una mamma orsa che allatta il piccolo con il biberon.In un Paese con un alto tasso di analfabetismo e abitato da persone appartenenti a numerosi gruppi etnici, che parlano circa 45 lingue, questa pratica ha fatto sì che molte madri usassero questo prodotto per alimentare i loro lattanti, con esiti gravissimi e spesso fatali per la salute, come ha anche denunciato un articolo pubblicato sul British Medical Journal3. Oggi la denuncia alla Nestlè è mossa anche da numerose ONG internazionali che operano in Laos, Nestlè ha infatti rimosso il biberon dall’etichetta, ma questo è ancora poco per evitare il tragico malinteso: infatti le madri laotiane continuano a usarlo per alimentare i neonati.

STRUTTURE SANITARIE


Le strutture del Sistema Sanitario non devono essere usate dalle ditte come strumento per promuovere l’uso dei loro prodotti mediante mezzi diretti (come ad esempio lasciare a disposizione delle mamme opuscoli pubblicitari, omaggi o valigette), o indiretti (attraverso l’esposizione di prodotti, calendari, poster, orologi ecc. che possano in qualche modo reclamizzare un prodotto o incoraggiare l’uso di sostituti di latte materno, di biberon e tettarelle).


Sono vietate le forniture gratuite di latte artificiale sia ai reparti maternità sia a ogni altra struttura del sistema sanitario. Eventuali forniture gratuite in caso di interventi di aiuto in occasione di emergenze dovrebbero essere erogate solo per quei bambini che effettivamente ne hanno bisogno, e dovrebbero continuare per tutto il periodo in cui questo bisogno permane.

PERSONALE SANITARIO


Le informazioni sui prodotti fornite dalle aziende agli operatori sanitari dovrebbero essere limitate a fatti concreti e scientifici, e non dovrebbero implicare o far pensare che l’alimentazione artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno. Le industrie non dovrebbero offrire agli operatori sanitari campioni di prodotti coperti dal Codice, oppure oggetti e utensili per la loro preparazione e il loro utilizzo, se non quando necessari per valutazione professionale o ricerca a livello istituzionale, e comunque gli operatori non dovrebbero dare questi campioni a donne in attesa o a madri. Agli operatori sanitari e alle loro famiglie non dovrebbero essere offerti incentivi finanziari o materiali volti a promuovere prodotti a cui si applica il Codice. Il sostegno finanziario per i professionisti che lavorano nel campo della salute infantile non dovrebbe creare conflitti d’interesse per la promozione dell’allattamento e dovrebbe avvenire in condizioni di trasparenza.

Pubblicità su rivista per operatori.
Il Codice afferma che le informazioni rivolte ai medici dovrebbero avere carattare scientifico. Il dottor Gonzalez vi invita a fare un semplice confronto: prendete un articolo da una rivista scientifica e una pagina di un libro illustrato per bambini in età prescolare. Metteteci in mezzo una pubblicità tratta da una rivista rivolta ai pediatri (di cui questo è un esempio): a quale delle due è più simile?


I GOVERNI


Oltre alle già citate responsabilità circa l’informazione sull’alimentazione infantile, spetta ai governi tradurre in leggi nazionali o altri provvedimenti adeguati i punti del Codice e rendere conto periodicamente al Direttore Generale dell’OMS sui progressi fatti nell’attuazione del Codice stesso. Ai governi, inoltre, insieme ai professionisti dei sistemi sanitari e ai rappresentanti di organizzazioni non governative è affidato il compito di monitorare sulle pratiche delle aziende, per verificare se si adeguano o no al Codice.


Responsabilità dei governi


Secondo l’articolo 11.1 del Codice, “I Governi dovrebbero adottare i provvedimenti necessari affinché venga data piena attuazione ai princìpi e alle finalità del presente Codice, secondo le modalità previste dalla propria legislazione e dalle proprie condizioni sociali, compresa l’emanazione di leggi nazionali, regolamenti o altre misure idonee”.

L’applicazione del Codice Internazionale oggi

L’approvazione del Codice rappresenta un traguardo ma anche un punto di partenza, in quanto stabilire delle regole è un primo passo ma poi occorre che tutti le rispettino. Ancora oggi è si è lontani dal poter affermare che le pratiche commerciali non costituiscono più una minaccia per l’allattamento. Nelle sue risoluzioni a cadenza biennale, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha più volte richiamato i governi all’applicazione del Codice Internazionale, ma ancora sono pochi quelli che possono dire di averlo fatto per intero. Secondo il rapporto del 20094, su 192 stati sono 30 quelli che hanno attuato in leggi, decreti o altre misure legali tutti i princìpi del Codice Internazionale e delle Risoluzioni successive. Sono poi 75 quelli che hanno recepito solo parte del Codice (e fra questi i Paesi europei, e quindi anche l’Italia), 62 quelli in cui esistono bozze di legge che devono essere approvate, o in cui il Codice è stato recepito come misura volontaria da parte delle aziende, e infine 14 i Paesi in cui non è stato adottato alcun provvedimento, e fra questi spiccano gli USA.


Un’ottima legge sulla protezione dell’allattamento è, ad esempio, quella del Brasile, in cui addirittura un aggiornamento delle direttive precedenti va anche oltre il Codice, vietando anche la promozione di cibi industriali per bambini fino a tre anni di età, e dei succhiotti. Anche in India, grazie alle campagne di monitoraggio che nel corso degli anni mettevano in evidenza le carenze della legge vigente, è stata recentemente vietata la pubblicità di cibi industriali per bambini fino a due anni di vita, e la possibilità da parte delle compagnie di sponsorizzare gli eventi formativi degli operatori sanitari (pratica che del resto alcune società scientifiche indiane avevano già introdotto al loro interno). Questi Paesi hanno compiuto la scelta forse non facile di privilegiare la salute dei bambini rispetto agli interessi economici, o almeno di iniziare a farlo. Non risulta che le mamme si sentano obbligate ad allattare, o che i pediatri senza il contributo economico delle industrie del latte in polvere non riescano ad aggiornarsi.

Prima e dopo.

In Iran una legge sulla promozione e il sostegno all’allattamento al seno richiede che le etichette del latte artificiale rispettino le prescrizioini del Codice OMS: devono avere etichette generiche, che diano indicazioni senza immagini di bambini o animaletti che possano invitare all’acquisto del prodotto (foto a destra). A sinistra, l’etichetta dello stesso prodotto come viene venduto in altri Paesi dove non esiste una legge simile.

Nel 2000, il ricercatore svedese e membro della WABA5 Ted Greiner affermava, parlando delle pratiche commerciali che minano l’allattamento: “Si può dire che oggi il problema è risolto? La risposta è complessa. Da un lato, nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo le industrie non promuovono più alle madri in maniera diretta i prodotti strettamente definiti come inclusi nell’ambito del Codice. Adesso investono i loro budget diversamente, ad esempio cercando di convincerci che il problema è risolto e che dovremmo occuparci di cose più importanti. Ma dietro le quinte queste aziende hanno lo stesso interesse di sempre a promuovere questi prodotti, e in verità un bisogno disperato di espandere i loro affari a fronte di tassi di allattamento che crescono e tassi di natalità che decrescono in molti dei loro maggiori potenziali mercati”6.

L’Italia e il Codice Internazionale

Nel nostro Paese, come negli altri che fanno parte della Comunità Europea, le leggi riguardanti il Codice fanno riferimento a specifiche Direttive Europee. In particolare, l’attuale normativa riprende la direttiva 141 del 2006 della Commissione Europea, la quale però include soltanto una parte dei princìpi del Codice Internazionale. Questa direttiva è stata recepita dal Decreto 82 del 9/4/097. Cosa prevede questo decreto?

ETICHETTE (art.9)

  • La legge nel caso delle etichette recepisce appieno le prescrizioni del Codice.
  • Per le affermazioni nutrizionali e di salute (health claims) la legge fa riferimento alle relative direttive europee.
  • Aggiunge che le etichette dei latti di partenza devono essere ben differenziate da quelle dei latti di proseguimento.
  • L’azienda che produce alimenti per lattanti, deve trasmettere un campione dell’etichetta al Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali e può commerciare il prodotto soltanto dopo 30 giorni dalla data di ricezione. Anche per i prodotti già sul mercato la legge prevede che le etichette debbano essere inviate al ministero.
    (Ad oggi ancora molte etichette non sono conformi al Codice e talvolta nemmeno alla legge).

Pubblicità e altre forme di promozione al pubblico (art.10)

  • La pubblicità e ogni forma di promozione al pubblico in generale degli alimenti per lattanti (cioè latti 1 o latti di partenza, indicati da 0 a 6 mesi di vita) sono proibite. Fanno però eccezione le pubblicità su riviste destinate agli operatori sanitari, purché abbiano carattere scientifico e siano basate su informazioni documentate.
  • È consentita la pubblicità al pubblico dei latti di proseguimento purché abbia determinati requisiti, ovvero: non deve causare alcuna interferenza negativa con l’allattamento al seno, deve chiaramente indicare che il prodotto è utilizzabile in lattanti con più di sei mesi ove non disponibile il latte materno, che il prodotto non è equivalente al latte materno, che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l’alimentazione diversificata. La pubblicità inoltre non deve contenere testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l’alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi, né immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi.
Pubblicità di biberon.
A differenza del Codice, quindi, la direttiva europea e la legge italiana consentono la pubblicità di biberon, tettarelle, altri cibi e bevande presentati per bambini piccoli, latti di proseguimento e di crescita.

CAMPIONI E FORNITURE (art.12)

  • Vietata la distribuzione di campioni gratuiti di alimenti per lattanti, anche attraverso i sistemi sanitari.
  • Vietate le forniture gratuite di alimenti per lattanti ai reparti maternità.
  • Le ditte possono donare materiale didattico e attrezzature solo dietro approvazione della Direzione Sanitaria della ASL e dell’Assessorato Regionale alla Sanità. Tali attrezzature non devono riportare nome o logo di latti di partenza o di proseguimento.

CONGRESSI E SPONSORIZZAZIONI (art.13)


La legge pone dei vincoli precisi ai contributi e alle sponsorizzazioni da parte delle compagnie di congressi ed eventi formativi, affermando che sono consentiti soltanto per eventi promossi da società scientifiche nazionali o ASL o aziende ospedaliere o universitarie, e che vanno autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La sponsorizzazione deve coprire soltanto una parte minoritaria delle spese organizzative.


* (Non viene disciplinata però in alcun modo la pratica tuttora molto diffusa per cui le ditte pagano ai singoli operatori sanitari la partecipazione a Congressi ed eventi formativi).

Badge distribuito ai partecipanti a un convegno di una società scientifica, anno 2008; il nome dello sponsor è chiaro sul porta-badge.Le sponsorizzazioni sono permesse ma regolamentate dalla legge italiana, mentre il Codice le proibisce.

STRUTTURE SANITARIE E OPERATORI SANITARI (art.14)

  • Le strutture e il personale sanitario devono promuovere l’allattamento.
  • Le strutture devono contrastare ogni forma di pubblicità, anche occulta, e i comportamenti ostativi alla pratica dell’allattamento materno.
  • Consentite le forniture gratuite per istituzioni o organizzazioni ma soltanto su prescrizione individuale e per il periodo di uso.
  • Nelle lettere di dimissione non deve esserci uno spazio per la prescrizione del latte artificiale. Una eventuale prescrizione deve essere data solo su base individuale nei casi in cui il medico lo ritiene necessario.
  • Alle dimissioni le puerpere non devono ricevere in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l’allattamento al seno.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO (art.15)

  • Il materiale informativo non deve in qualunque modo, attraverso dati, affermazioni, illustrazioni o altro, avvalorare la tesi che l’allattamento artificiale sia uguale o equivalente all’allattamento al seno e deve, in ogni caso, conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11 (etichette e pubblicità).
  • Il materiale deve inoltre conformarsi a criteri precisi indicati chiaramente nella legge, cioè:

-  la necessità di promuovere l’allattamento esclusivo e di introdurre eventuali sostituti soltanto dietro parere di professionisti indipendenti;


-  l’importanza dell’allattamento anche durante l’introduzione di cibi solidi;


-  i rischi legati all’introduzione di alimenti o sostituti del latte materno prima del VI mese;


-  i rischi legati all’uso non appropriato di sostituti del latte materno;


-  qualora il materiale contenga informazioni sull’uso dei sostituti del latte materno, deve riportare informazioni circa le conseguenze sociali e finanziarie del loro uso e non deve riportare immagini che possano idealizzare l’alimentazione artificiale;

INFORMAZIONI AGLI OPERATORI SANITARI (art. 16)

  • Il materiale informativo per gli operatori sanitari deve essere strettamente limitato all’ambito scientifico, basato su evidenze scientifiche documentate e documentabili.
  • Deve inoltre contenere riferimenti a eventuali studi pubblicati per sostenere ogni affermazione circa eventuali effetti nutrizionali o sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute del bambino.

La legge italiana, come la direttiva europea da cui deriva, pur non rispecchiando il Codice al 100% rappresenterebbe sicuramente un passo avanti nella tutela dell’allattamento dalla promozione dei sostituti del latte materno, biberon e tettarelle. Il problema è che all’oggi è difficile far sì che le ditte la rispettino al 100%.


Il Ministero della Salute qualche anno fa ha emanato delle Linee Guida sull’Allattamento, dove all’articolo 9 si afferma: “I servizi sanitari e sociali, con i loro operatori, e i produttori e distributori di sostituti del latte materno, biberon e tettarelle, rispettino pienamente lo spirito e la lettera del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e le successive Risoluzioni rilevanti dell’Assemblea Mondiale della Salute, sottoscritte dall’Italia”. Nel 2009 è stato anche istituito un Comitato Ministeriale Multisettoriale per l’Allattamento che fra gli scopi ha anche quello di “vigilare sulla corretta applicazione del «Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno» comprensivo delle successive pertinenti risoluzioni dell’assemblea mondiale della Sanità, nonché delle norme nazionali pertinenti”8

La rete IBFAN in Italia e nel mondo


IBFAN sta per International Baby Food Action Network, o Rete Internazionale di Azione per l’Alimentazione Infantile. È una coalizione di gruppi attivi sia nei Paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo, operanti per migliorare la salute e la nutrizione infantili mediante la promozione dell’allattamento materno e l’eliminazione di pratiche irresponsabili di commercializzazione e distribuzione dei sostituti del latte materno, dei biberon e delle tettarelle.


IBFAN ha contribuito alla realizzazione del Codice Internazionale OMS/ UNICEF e opera perché sia attuato in maniera universale e completa. Oggi IBFAN riunisce più di 200 organizzazioni in 95 Paesi in tutto il mondo. I diritti fondamentali su cui si basa il lavoro dell’IBFAN sono i seguenti:


* Il diritto dei bambini, ovunque, a raggiungere il più alto livello di salute ottenibile.


* Il diritto delle famiglie, in particolare di donne e bambini, ad avere cibo nutriente a sufficienza.


* Il diritto delle donne ad allattare al seno e a fare scelte informate sull’alimentazione infantile.


* Il diritto delle donne al pieno sostegno per poter allattare al seno con successo ed effettuare sane pratiche di alimentazione infantile.


* Il diritto di ciascuno a servizi sanitari che coprano i bisogni essenziali.


* Il diritto degli operatori sanitari e dei consumatori a sistemi sanitari liberi da pressioni commerciali.


* Il diritto delle persone a organizzare azioni di solidarietà internazionale per ottenere cambiamenti che proteggano e promuovano la salute.


IBFAN coordina periodicamente progetti di monitoraggio in tutto il mondo, per valutare il rispetto del Codice da parte delle aziende produttrici, per denunciare all’OMS le violazioni riscontrate e spingere i governi a creare delle leggi che recepiscano il Codice. I risultati dei monitoraggi vengono pubblicati periodicamente in una pubblicazione dal titolo “Breaking the Rules-Stretching the Rules” (Infrangere le regole, Stiracchiare le regole) l’ultimo dei quali è stato pubblicato nel 2010. Il rapporto illustra le peggiori violazioni perpetrate globalmente da parte delle aziende produttrici e distributrici di alimenti per l’infanzia, biberon e tettarelle. Per informazioni, http://www.ibfan.org

IBFAN Italia è un’organizzazione che riunisce i gruppi e i singoli sostenitori della rete IBFAN nel nostro Paese. Obiettivi prioritari di IBFAN Italia sono:

  • L’eliminazione in Italia e nel resto del mondo delle pratiche scorrette di commercializzazione di tutti i sostituti del latte materno, biberon e tettarelle, da parte delle aziende che li producono o distribuiscono, mediante la piena attuazione di quanto sancito dal Codice Internazionale e dalle successive risoluzioni dell’AMS.
  • La promozione e il sostegno della corretta alimentazione di lattanti e bambini.

IBFAN Italia pubblica ogni 3-4 anni un rapporto che ha per titolo Il Codice Violato, in cui viene presentato il risultato del Monitoraggio alle violazioni del Codice effettuato nel nostro paese. Ogni 4 mesi circa, IBFAN Italia pubblica anche un mini-rapporto in versione digitale, dal titolo Occhio al Codice, con aggiornamenti e approfondimenti su vari aspetti del monitoraggio. Sul sito, oltre alle pubblicazioni in formato digitale, sono disponibili numerose informazioni sull’attività dell’associazione e sul Codice, con esempi di violazioni.

Il Monitoraggio

Raccogliere e segnalare alle autorità e al pubblico le violazioni del Codice costituisce la principale attività dei gruppi IBFAN: è proprio questo continuo richiamare l’attenzione sulle violazioni che rende il Codice uno strumento efficace. Il monitoraggio delle violazioni, oltre ad essere previsto dall’articolo 11 del Codice stesso:


* Aiuta a diffondere la consapevolezza su questo problema, presso il pubblico in generale e gli operatori sanitari.


* Costituisce un modo per controllare i comportamenti delle aziende, e la base per eventuali campagne pubbliche di pressione nei loro confronti.


* Serve da stimolo per i governi al fine di migliorare le leggi esistenti a protezione dell’allattamento.


* Fornisce agli esperti che si riuniscono ogni due anni nell’Assemblea Mondiale della Sanità una base per aggiornare il Codice mediante le Risoluzioni.

Dall’articolo 11 del Codice


“Il monitoraggio dell’applicazione del presente Codice è responsabilità dei governi a livello individuale, e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello collettivo… I produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice, le organizzazioni non governative e i gruppi professionali operanti nel settore, nonché le organizzazioni di consumatori dovrebbero collaborare con i governi in tal senso.


Organizzazioni non governative, gruppi professionali, istituzioni, e individui impegnati in questo settore dovrebbero avere la responsabilità di attirare l’attenzione dei produttori o distributori sulle attività incompatibili con i princìpi e le finalità del presente Codice in modo da consentire azioni adeguate. Anche l’autorità governativa competente dovrebbe esserne informata.”

Tutte le mamme hanno il latte - Seconda edizione
Tutte le mamme hanno il latte - Seconda edizione
Paola Negri
Quello Quello che tutti dovrebbero sapere su allattamento e alimentazione artificiale.Allattamento e alimentazione artificiale: quali sono i motivi che portano oggi moltissime madri a ricorrere al latte artificiale? Il latte materno ha da sempre costituito il nutrimento per la specie umana, sostenendola da tempi remoti.Allora perché nel ventesimo secolo si è assistito a una drammatica diminuzione dell’allattamento al seno, a favore del latte artificiale?Quali implicazioni sta avendo questo cambiamento di stile di vita sulla salute psico-fisica e sullo sviluppo dei bambini?È proprio vero che allattare è una questione di fortuna, o sono altri i motivi che portano molte mamme a ritenere di non avere latte a sufficienza, o che il loro latte non sia adeguato?Paola Negri, consulente professionale IBCLC ed educatrice perinatale, in Tutte le mamme hanno il latte vuole dare una risposta a queste domande, spiegando in modo chiaro ed esauriente i motivi che portano oggi moltissime madri a ricorrere al latte artificiale.Non si tratta di un testo rivolto esclusivamente a genitori e futuri genitori, ma anche a educatori, medici, operatori sanitari e a tutti coloro che hanno a che fare con mamme e bambini piccoli. Conosci l’autore Paola Negri si occupa di allattamento da oltre 15 anni; è stata consulente volontaria per La Leche League Italia e successivamente è diventata consulente professionale IBCLC ed Educatrice Perinatale, lavorando con donne in attesa e madri, e nella formazione specifica a gruppi di auto-aiuto e operatori sanitari. Opera da anni in associazioni come MAMI e IBFAN Italia (di cui è presidente) in attività di sostegno, promozione e protezione dell’allattamento.Si occupa inoltre di decrescita e di alimentazione, per cui ha scritto diverse pubblicazioni.