Decreto Legislativo 297/94
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Art. 111 Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Questo d.l. come pure il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, e la Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005, chiariscono e ripetono che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all’istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta una tantum, ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente.
I genitori che desiderano intraprendere la strada della scuola familiare, devono in sostanza darne comunicazione alla direzione didattica di competenza ogni anno per l’anno successivo, e tale domanda va consegnata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, entro il mese di gennaio precedente l’inizio effettivo della scuola.
Alla prima domanda dovrebbe essere allegata (se ne viene fatto richiesta) anche l’autocertificazione attestante le capacità tecniche e le possibilità economiche dei genitori.
È sempre consigliato andare prima anche di persona a conoscere il dirigente scolastico in modo da poter instaurare un rapporto di fiducia e stima reciproca. È un diritto praticare la scuola familiare, ma è altrettanto vero che la scuola pubblica può fare dei controlli se ha forti dubbi sull’assolvimento dell’obbligo, o se la famiglia sfugge a ogni contatto.
La nuova Circolare Ministeriale n. 32 del 14/3/2008 (vedi sotto) sembra regolamentare poi in modo più chiaro la controversa questione delle verifiche annuali, invitando le amministrazioni scolastiche a far esaminare annualmente i bambini che frequentano la scuola familiare, ma non quelli iscritti a una scuola paritaria o non paritaria come ad esempio le scuole private o le scuole Waldorf. Per queste ultime, infatti, vige la prova di esame solo in caso di ri-ammissione ad una scuola pubblica o alla fine del ciclo scolastico, così come era prima previsto anche per gli alunni che frequentavano la scuola familiare.
La Circolare in questione, non essendo norma di legge, in teoria non obbliga il genitore a richiedere l’esame per il proprio figlio, ma obbliga invece l’amministrazione scolastica a osservare tale normativa. Dovrebbe pertanto essere cura della scuola comunicare ai genitori che svolgono istruzione familiare il nuovo obbligo da assolvere e le modalità (richiesta da inoltrare entro il …, come e dove svolgere l’esame ecc…).
Si tratta in ogni caso di una questione ancora molto controversa, in continua evoluzione e applicata diversamente in base ai diversi dirigenti scolastici. Il consiglio è comunque quello di allegare, al momento dell’iscrizione del bambino alla scuola famigliare per l’anno successivo, anche i programmi svolti durante l’anno in corso. È utile farlo anche se si utilizzano metodi o programmi personalizzati per poter dimostrare che l’istruzione dei figli viene seguita da casa anche se con modalità differenti rispetto alla scuola pubblica.
Ecco la circolare in questione.
Circolare Ministeriale 32 del 14 marzo 2008
Oggetto: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008
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3.2. Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria
Gli alunni che assolvono all’obbligo attraverso l’istruzione familiare – attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi – o presso scuole non statali non paritarie sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria del territorio.
Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione istituita nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti, nominati dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti. Nei casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice e corredate dal programma dell’attività svolta, devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie entro il 30 aprile.
Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2a, 3a, 4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.
Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno a esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all’anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di I grado.
Nel nostro Paese si è iniziato quindi solo da pochi anni a tracciare quelle che sono le prime linee guida sulla scuola familiare sia per quanto riguarda la parte legislativa che quella esperienziale. È un campo poco sperimentato, e quindi anche non troppo regolamentato, con tutti i pro e i contro che ne possono derivare.
La situazione italiana per il momento vede un sempre più crescente interesse da parte di genitori che iniziano a informarsi precocemente, per prepararsi forse un domani a intraprendere questa strada. Di fatto esistono associazioni o piccoli gruppi di famiglie, sparse per la penisola, che provano a riunirsi per costruire una piccola scuola familiare composta magari da 4/5 bambini, mentre sono ancora pochi coloro che praticano realmente la scuola familiare, e ancora meno coloro che hanno già terminato l’obbligo scolastico per i loro figli utilizzando per intero l’istruzione paterna.
Le esperienze esistenti sono comunque positive, e i buoni risultati di chi è stato precursore parlano chiaro, come del resto sono molto espliciti anche i numerosi studi effettuati in lingua inglese sull’apprendimento, la socializzazione, e l’educazione dei bambini educati a casa.
Ringraziamo Etain di averci fatto partecipi alcuni anni fa con semplicità ed entusiasmo della sua pluri-esperienza di scuola familiare con i figli: le sue parole da allora hanno germogliato come un seme che ha trovato terreno fertile e ci accompagnano quotidianamente nel nostro compito di genitori ed educatori.
“…Quanto più la vita umana si separa da una vita vicina alla natura,
tanto più la scolarizzazione diventa necessaria.
In natura la pubblica istruzione non ha senso.”
da La rivoluzione del filo di paglia, di M. Fukuoka
L’Albero Sacro è una associazione culturale Arci che promuove incontri per lo sviluppo della consapevolezza e di uno stile di vita più responsabile e di rispetto verso tutti gli esseri viventi e madre Terra.
Come singoli genitori, i fondatori hanno sempre posto particolare attenzione all’educazione dei più piccoli, ritenendo di avere una grossa responsabilità, ma allo stesso tempo anche una stimolante opportunità. La qualità delle future generazioni dipenderà in prevalenza da come verranno trasmessi i valori umani e spirituali ai nascituri prima, ai bambini, e agli adolescenti poi.
www.alberosacro.org
Claudia Boni, co-fondatrice dell’Albero Sacro