Il Tribunale di Modena, interrogato il coniuge nonché i quattro figli della beneficiaria, i quali avevano confermato univocamente la dichiarazione depositata dalla paziente e indicato il padre come amministratore di sostegno (che a sua volta confermava la propria disponibilità in proposito), e visitata la persona, avvalendosi dell’ausilio dei figli nell’interpretarne le parole (non sempre comprensibili a causa delle difficoltà di articolazione), aveva raccolto l’espressa volontà di non volersi sottoporre alla predetta pratica invasiva, prendendo così atto della coraggiosa lucidità circa le conseguenze infauste della propria scelta. Di conseguenza, il Tribunale di Modena, nella richiamata pronuncia, in particolare, riconosce al percorso interpretativo descritto la funzione di colmare la lacuna esistente nel nostro ordinamento giuridico in ordine all’assenza di una specifica previsione in materia di testamento c.d. biologico. A tal proposito, alcune delle argomentazioni utilizzate dal Giudice emiliano si prestano a essere estese al tema del rifiuto di sottoporsi a vaccinazione obbligatoria, considerato che i diritti su cui si fondano entrambe le rivendicazioni possono dirsi, per certi versi, coincidenti.
La sopra descritta vicenda umana e giuridica, in altre parole, merita di essere richiamata in questa sede, nonostante la apparente distanza dall’oggetto specifico della presente trattazione. In più di un’occasione, infatti, si è operato un parallelismo tra la situazione del neonato, e del fanciullo, e quella della persona che si trova a vivere l’ultimo segmento della propria esistenza con gravi limitazioni fisiche o psichiche; in entrambi i casi, difatti, il soggetto non è in grado di operare scelte consapevoli in ordine alla propria salute. Se si considera la problematica da tale prospettiva si può apprezzare l’inedito sforzo compiuto dal Tribunale di Modena per concedere la tutela richiesta dal cittadino, a fronte di un sistema normativo in cui non esiste ancora una legge che regolamenti le modalità con cui il soggetto possa disporre in ordine alla propria salute a fronte di ipotesi analoghe. Da qui lo “sforzo” del Tribunale che, invece, se si considera nel suo complesso il distinto tema delle vaccinazioni obbligatorie, non dovrebbe invece essere compiuto.
Una volta, infatti, che tali trattamenti sanitari fossero analizzati dal punto di vista scientifico prima, e costituzionale poi, e da tale analisi ne fosse derivata la non necessarietà degli stessi nel senso già sopra indicato, tale trattamento sanitario si troverebbe a essere ricondotto all’interno dell’insieme di quei possibili interventi sanitari per i quali verrebbe in considerazione il necessario consenso del paziente.
Potrebbe difatti essere considerato non discriminatorio un ordinamento giuridico che, da un lato, preveda una possibilità di orientare la propria condotta in ordine al verificarsi dell’evento morte, e poi escluda, dall’altro, la medesima possibilità in ordine alla decisione di sottoporsi a un trattamento sanitario? Abbiamo detto, infatti, come non possa ritenersi esistente un “dovere di curarsi”, ma così si arriverebbe a escludere all’origine anche la configurabilità del “diritto di non ammalarsi”.
Le suddette considerazioni, inoltre, sono altresì supportate dalla ulteriore constatazione che il rifiuto alla somministrazione del vaccino, e l’opzione dei genitori – cosciente e consapevole, così come in precedenza precisato – a favore dell’uso di un placebo, permetterebbe altresì la creazione di un gruppo di controllo per mezzo del quale operare una verifica effettiva e attendibile dell’efficacia e degli effetti del vaccino stesso. Non va dimenticato, infatti, che nel nostro paese viviamo oggi in una situazione di assenza di epidemie e che, pertanto, appare di non poca utilità – anche in relazione al parametro apparentemente avverso della tutela della “salute collettiva” – il poter operare un confronto tra lo stato di salute dei bambini vaccinati e di quelli non vaccinati. Il contributo per la tutela della salute collettiva, infatti, emergerebbe sia dalla possibile verifica dell’eventuale insorgenza delle patologie che le vaccinazioni si propongono di evitare, sia in ordine all’analisi delle distinte frequenze di manifestazione di patologie allergiche tra i due gruppi di bambini.
L’emblematico caso del Tribunale di Modena, inoltre, è caratterizzato dalla necessità di individuazione di un soggetto che sia legittimato ad operare la scelta in ordine al rifiuto del trattamento sanitario; nell’ipotesi del rifiuto della vaccinazione non ci sarebbe, come detto, il medesimo problema, visto che l’ordinamento ha creato appositamente la potestà, ovvero una situazione giuridica soggettiva di potere-dovere che si esercita nell’interesse del proprio figlio. Ciò non significa, evidentemente, che non residuino tutte le problematiche sopra illustrate, sia dal punto di vista giuridico che etico-morale nella formazione del processo decisionale da parte della coppia genitoriale.
Venendo, quindi, ai profili normativi che hanno orientato la recente, e richiamata, giurisprudenza deve farsi riferimento (oltre che alle norme specifiche sull’amministrazione di sostegno, e in particolare l’art. 408, comma 2, del codice civile in tema di designazione dell’amministratore di sostegno in previsione di una futura incapacità del soggetto), in primo luogo all’art. 32 della Costituzione che tutela – così come sopra già descritto – la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
Vale la pena di ricordare ancora come sia ormai opinione consolidata che il predetto art. 32 della Costituzione debba essere considerato immediatamente precettivo, e quindi direttamente applicabile in tema di consenso medico informato e di rifiuto delle terapie, anche salvavita. In altre parole non si tratta di una norma meramente programmatica, finalizzata ad indicare gli obiettivi che il Parlamento sarà chiamato a raggiungere, ma una fonte in grado di orientare sin da subito le condotte dei consociati. La finalità perseguita dal costituente, e ancora oggi di evidente attualità (nonostante che la revisione della Costituzione sia sempre tra i primi punti delle agende politiche degli ultimi anni) è improntato all’esigenza di rispettare l’individuo e l’insieme delle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che stanno a fondamento delle sue determinazioni.